Art. 94
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Nello stabilimento del diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua eta', cessera' di appartenere alla 3ª categoria, e dovra', se idoneo, essere arruolato nella lª o 2ª, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva