Art. 97
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[1]((L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge e' sospeso per i militari in congedo illimitato, quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.
[2]Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva