Art. 98
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Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolo' volontario, egli puo' essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro della Guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva