Art. 1

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[1]I notari sono uffiziali pubblici, istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volonta', ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

[2]I notari esercitano ancora le altre attribuzioni loro specialmente deferite dalle leggi.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art1 · fonte su Normattiva