Art. 10
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[1]Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.
[2]La domanda pel concorso si presenta al Consiglio notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva