Art. 101
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Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere, a termini della legge sul Registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva