Art. 104
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Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato e le partecipazioni di cui all'articolo 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verra' determinato colle norme stabilite nell'articolo 90, ed alle altre spese per l'Archivio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva