Art. 106
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[1]Il ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli Archivi notarili, e puo' ordinare le ispezioni che creda opportune.
[2]La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai Tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva