Art. 106

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[1]Il ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli Archivi notarili, e puo' ordinare le ispezioni che creda opportune.

[2]La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai Tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art106 · fonte su Normattiva