Art. 108
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[1]Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i propri doveri sono: L'avvertimento; La censura; L'ammenda o la multa; La sospensione e la destituzione.
[2]Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro puo' incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullita' dell'atto.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva