Art. 109
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[1]L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.
[2]La censura e' una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza della qualita' di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilita' per un biennio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva