Art. 11
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[1]Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.
[2]Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianita' di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneita' non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianita' si terra' conto dell'esame.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva