Art. 114

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[1]La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non puo' eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza e' passata in cosa giudicata.

[2]Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

[3]Egli potra' essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art114 · fonte su Normattiva