Art. 114
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[1]La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non puo' eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza e' passata in cosa giudicata.
[2]Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.
[3]Egli potra' essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva