Art. 115
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[1]E' punito colla destituzione:
[2]Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110;
[3]Il notaro che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 111, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111;
[4]Il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;
[5]Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva