Art. 116
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E' destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva