Art. 118
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[1]Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potra' discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.
[2]L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con lo avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.
[3]Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.
[4]L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescrivera' in tre anni dalla commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.
[5]Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva