Art. 120
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[1]Contro il provvedimento che applica la pena della censura e' data al notaro facolta' di ricorrere nel termine di cinque giorni al Tribunale civile, il quale provvedera' in camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
[2]Il Pubblico Ministero puo', entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.
[3]Copia della sentenza pronunciata dal Tribunale sara' trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva