Art. 121
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[1]Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, e' punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, puo' essere estesa ad un anno.
[2]La non comparizione del notaro sara' accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sara' trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva