Art. 122
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[1]Se il notaro e' membro del Consiglio notarile, la censura e' applicata dal Tribunale civile in camera di consiglio, sulla istanza del Pubblico Ministero.
[2]Qualora non comparisca e' punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.
[3]Il notaro contro del quale e' stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non puo' essere piu' rieletto per tre anni.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva