Art. 123

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[1]L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale civile in camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

[2]Potra' pero' il notaro, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.

[3]Saranno presentati alla cancelleria del Tribunale copia del provvedimento anzidetto; e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art123 · fonte su Normattiva