Art. 124
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[1]Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del Tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovra' comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese.
[2]Copia dell'istanza e del decreto e' notificata allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva