Art. 124

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[1]Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del Tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovra' comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese.

[2]Copia dell'istanza e del decreto e' notificata allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art124 · fonte su Normattiva