Art. 125
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[1]Il notaro puo' comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e puo' farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.
[2]Il mandato speciale puo' essere steso in fine dell'atto di citazione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva