Art. 127
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[1]La sentenza del Tribunale non e' soggetta ad opposizione.
[2]L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sara' eseguita per cura del Pubblico Ministero.
[3]L'appello per parte del notaro e' proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non piu' tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la Corte provvedera' in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmettera' al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, fara' la sua istanza al presidente della Corte, giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla cancelleria della Corte e notificato al notaro nel termine di trenta giorni dal di' della notificazione della sentenza.
[4]Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva