Art. 128
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[1]Si puo' ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze delle Corti d'appello per incompetenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.
[2]La domanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente, e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.
[3]Il ricorso del notaro non deve essere preceduto da deposito.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva