Art. 131
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[1]Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sara' fatta la dichiarazione di questa.
[2]Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sara' fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 112.
[3]Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovra' richiedere l'autorita' giudiziaria, che proferi' la sentenza, di riparare la omissione.
[4]La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, n. 2, puo' essere pronunziata anco dal Tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.
[5]Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva