Art. 131

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[1]Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sara' fatta la dichiarazione di questa.

[2]Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sara' fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 112.

[3]Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il Pubblico Ministero dovra' richiedere l'autorita' giudiziaria, che proferi' la sentenza, di riparare la omissione.

[4]La sospensione del notaro nel caso espresso dall'articolo 113, n. 2, puo' essere pronunziata anco dal Tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

[5]Le sentenze che pronunziano la sospensione sono esecutorie non ostante appello.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art131 · fonte su Normattiva