Art. 132

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La riabilitazione del notaro destituito al seguito di una condanna pronunziata da un Tribunale criminale non potra' domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

[2]Non potra' per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaro che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art132 · fonte su Normattiva