Art. 133
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[1]Il notaro destituito in via disciplinare, nei casi contemplati dall'articolo 115 della presente legge, potra' chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal di' che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.
[2]La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaro; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione e' sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in camera di consiglio, sentito il procuratore generale.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva