Art. 135
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[1]Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.
[2]I limiti dell'esercizio sono pero' quelli stabiliti dalla presente legge.
[3]Quei notari pero' che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio piu' esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.
[4]Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finche' nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero prescritto dal Regio decreto indicato nell'articolo 4.
[5]Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvedera' mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.
[6]La pubblicazione pero' dovra' essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.
[7]Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la tabella annessa al Regio decreto, di cui nell'art. 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti notarili, la cui popolazione unita a quella del comune ecceda 8000 abitanti.
[8]Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'articolo 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.
[9]Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno della attuazione della medesima si trovassero gia' compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli, o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva