Art. 136
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[1]I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e cio' far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'uffizio notarile.
[2]Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale, e quelli che gia' si trovano esattori di pubblici tributi, per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.
[3]Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entro' in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.
[4]Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinera' l'iscrizione del notaro nel ruolo, e fara' procedere alle pubblicazioni ai termini dell'articolo 21.
[5]Cessando essi dall'impiego avranno la facolta' di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purche' facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.
[6]La dichiarazione in questo caso dovra' esser fatta nel termine di tre mesi.
[7]Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facolta', potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalita' stabilite dal citato articolo 21.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva