Art. 138

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[1]I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

[2]I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel Regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

[3]I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

[4]Se la domanda non sara' presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1879, il notaro sara' con Regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art138 · fonte su Normattiva