Art. 140
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[1]Nel decreto di conferma sara' indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sara' pure fissato il luogo della sua residenza notarile.
[2]I notari, ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col Regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.
[3]Qualora per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138 rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal Regio decreto accennato nell'articolo 4, avra' luogo il concorso.
[4]Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva