Art. 142

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[1]Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneita', ancorche' non avessero fatto gli studi e sostenuti gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

[2]Quelli tra essi che fossero gia' stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art142 · fonte su Normattiva