Art. 143
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[1]Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, Collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.
[2]Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga in virtu' della presente legge diviso in piu' distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i Collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva