Art. 143

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[1]Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, Collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

[2]Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga in virtu' della presente legge diviso in piu' distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i Collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art143 · fonte su Normattiva