Art. 144
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[1]Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i Collegi per cura dei presidenti dei Tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
[2]Le adunanze saranno presiedute dai Presidenti dei Tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.
[3]Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva