Art. 145
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[1]Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.
[2]Il Governo del Re e' inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformita' della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.
[3]Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto e' possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi.
[4]Gli attuali capi d'Archivio potranno essere nominati conservatori, benche' non abbiano i requisiti stabiliti dall'articolo 88.
[5]I capi degli Archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva