Art. 146
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E' data facolta' al Governo di conservare gli attuali Archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli pero' sotto la dipendenza dell'Archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva