Art. 147
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Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si' potra' continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva