Art. 147

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Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si' potra' continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art147 · fonte su Normattiva