Art. 148
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[1]Gli uffici notarili di proprieta' privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.
[2]E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dall'articolo 135.
[3]Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta', rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.
[4]Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la liberta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.
[5]Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta' non intendessero rinnovare il contratto, ne' il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sara' in facolta' degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprieta', scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facolta' compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.
[6]Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.
[7]Ai notari esercenti uffici di altrui proprieta', quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 150.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva