Art. 149
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Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sara' corrisposto a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennita' corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva