Art. 15
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Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve: Dare cauzione nel modo stabilito in appresso: Prestare giuramento davanti al Tribunale civile di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni; Far registrare alla cancelleria dell'Archivio il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data, l'atto di prestazione del giuramento, e farsi iscrivere nel ruolo di cui all'articolo 21; Ricevere il sigillo o segno del tabellionato, che a sue spese gli sara' fornito dall'Archivio; Scrivere in un registro apposito, tenuto nella cancelleria dell'Archivio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto; Provvedersi dall'Archivio i repertori indicati nell'articolo 53.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva