Art. 150
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I notari coadiutori con diritto di futura successione, ed i notari sostituti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notari effettivi, saranno pure nominati notari nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'articolo 4, con che ne facciano domanda e si uniformino alle prescrizioni dell'articolo 15.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva