Art. 153
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Il patrimonio spettante ad Archivi notarili ora esistenti nel Regno si devolve di diritto, ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari, agli Archivi di distretto che a quelli subentrano per effetto della presente legge.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva