Art. 155

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[1]Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sara' attuata.

[2]Non e' pero' derogato nelle provincie napolitane e siciliane a quella parte dell'articolo 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui e' dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di' testimoni basta ad assicurare la verita' della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di Banco.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art155 · fonte su Normattiva