Art. 16

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[1]La cauzione e' data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di denaro nelle Casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, con ipoteca sopra beni immobili.

[2]Il notaro esercente puo' in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art16 · fonte su Normattiva