Art. 16
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[1]La cauzione e' data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di denaro nelle Casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, con ipoteca sopra beni immobili.
[2]Il notaro esercente puo' in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva