Art. 17
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[1]La cauzione deve rappresentare una rendita:
[2]Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;
[3]Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;
[4]Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;
[5]Di lire 100 per tutti gli altri notari.
[6]Se la cauzione e' offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva