Art. 20
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[1]Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'articolo 15 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dall'iscrizione del nome, cognome, qualificazione di notaro e luogo di sua residenza, e non puo' essere variato ne' alterato.
[2]Nel caso di smarrimento, l'Archivio ne fornisce un altro, sul quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale, di cui il notaro, prima di farne uso, deve lasciare l'impronta nel registro dell'Archivio.
[3]Se il vecchio sigillo si ritrovasse, non potra' il notaro servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'Archivio, che lo conservera' nel modo stesso col quale dovra' custodire quelli dei notari defunti o cessanti dall'esercizio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva