Art. 22
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[1]Le disposizioni degli articoli 15 e 21 si osserveranno, in quanto vi possono essere applicabili, anche nel caso di traslocazione del notaro da uno ad altro uffizio.
[2]Il notaro traslocato e' pero' dispensato dalla prestazione di un nuovo giuramento.
[3]Ove il detto notaro fosse iscritto presso un altro Consiglio notarile, sara' pure trasmessa al presidente di questo Consiglio una copia dell'avviso accennato nell'articolo precedente, il quale si dara' cura di far pubblicare l'avvenuto traslocamento a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva