Art. 23
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[1]Il notaro deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.
[2]Questo termine puo' essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come puo' essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva