Art. 27
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[1]Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.
[2]Non puo' il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del Registro od altri pubblici uffici.
[3]Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi, la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.
[4]Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non puo' esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.
[5]Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile per supplire al notaro assente per piu' di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, deleghera' un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva