Art. 28
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[1]Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale percio' resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.
[2]Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.
[3]Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovra' essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
[4]Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaro, il Consiglio notarile o deleghera' un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvedera' con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaro che deve allontanarsi per servizio militare.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva