Art. 29
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[1]La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermita' o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.
[2]Se l'infermita' o la debolezza di mente e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.
[3]Al notaro divenuto cieco, sordo, assolutamente impedito a scrivere puo', sulla di lui proposta essere nominato dal presidente della Corte d'appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.
[4]Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaro impedito, e partecipa alla meta' degli onorari.
[5]Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva